Alla Regione Lazio approvato l’emendamento per la valorizzazione dell’arte di strada

Pubblicato da Italo il

Il Consiglio Regionale Lazio ha approvato un emendamento, inserito nel collegato alla legge di stabilità 2022, che ha come prima firmataria la consigliera Marta Bonafoni, per la valorizzazione delle libere espressioni artistiche di strada. L’emendamento nasce dal lungo lavoro di studio e collaborazione realizzato in più di due anni con l’assemblea degli artisti di strada di Roma.
Si tratta di un primo importante atto per il riconoscimento del valore dell’arte di strada nella Regione Lazio (al momento esistono solo due leggi regionali, oltre questo emendamento, in Piemonte e in Puglia).
Il testo è stato pubblicato e si può leggere a seguire. Auspichiamo che questo sia solo un primo atto verso la creazione di una specifica legge per le espressioni artistiche nel Lazio e che i Comuni laziali possano prenderne spunto per realizzare propri regolamenti oppure adeguare quelli già esistenti se vi sono, come nel caso del Comune di Roma dove da 10 anni aspettiamo che sia cambiato il nefasto regolamento “Gasperini”.
Per quanto riguarda i fondi che verranno stanziati auspichiamo che il bando che verrà realizzato sia diretto specificatamente alla formazione e sviluppo delle arti di strada e non solo a finanziare festival di arte di strada che già hanno un proprio capitolo di spesa nei finanziamenti regionali già previsti per lo spettacolo dal vivo. Sarebbe bello che con quei fondi fossero incoraggiate scuole di formazione per circo di strada o di buskers, o altre attività specificatamente dirette all’arte in strada.

Regione Lazio Leggi Regionali

Legge Regionale 23 novembre 2022, n. 19

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2022. DISPOSIZIONI VARIE

Art. 12 quater

(Promozione delle libere espressioni artistiche di strada)

1. La Regione promuove l’ospitalità sul proprio territorio delle espressioni artistiche di strada di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero, esibite su suolo pubblico.

2. Le attività di libera espressione artistica di strada vengono svolte dagli artisti e dalle artiste, limitatamente al luogo e alla durata dell’esibizione, nel rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riferimento:

a) alle norme relative all’inquinamento acustico e ambientale;

b) alle norme sulla circolazione stradale e pedonale;

c) alle norme sull’esercizio del commercio ambulante;

d) al rispetto dell’accesso agli esercizi commerciali limitrofi e alle proprietà private;

e) al mantenimento della pulizia e alla conservazione dello stato dei luoghi;

f) al mantenimento della distanza di sicurezza dai monumenti e dai luoghi di culto.

3. I comuni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, approvano o adeguano, qualora già in vigore, favorendo forme di partecipazione e consultazione con le rappresentanze delle artiste e degli artisti di strada, un regolamento per lo svolgimento delle libere espressioni artistiche di strada, garantendo l’utilizzo delle attrezzature mobili e degli strumenti necessari per lo svolgimento delle attività.

4. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, la Regione concede contributi ad amministrazioni pubbliche e ai soggetti giuridici privati operanti nel settore della cultura e dello spettacolo dal vivo finalizzati a sostenere iniziative e attività di formazione, realizzazione di sportelli informativi, valorizzazione, promozione di manifestazioni, sostegno alla creazione, rassegne e festival che promuovono la diffusione delle libere espressioni artistiche di strada, l’incontro e lo scambio tra artiste e artisti.”;

4) dopo il comma 6 bis è aggiunto il seguente: “6 ter. Agli oneri derivanti dall’articolo 12 quater, comma 4, si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Spese per la promozione delle espressioni artistiche di strada”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

Leggi tutto l’articolo qui: https://www.buskersinrome.com/2022/11/14/alla-regione-lazio-approvato-lemendamento-per-la-valorizzazione-dellarte-di-strada/ (sulla pagina è pubblicato anche tutto il collegato alla legge di stabilità 2022 della Regione Lazio, in cui è inserito questo emendamento).

2022-8973

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